... avevano un sogno ...
(bozza statuto anno 2007)
DENOMINAZIONE - OGGETTO - SEDE
Art. 1
È costituita una associazione denominata MONDECO (Organismo di educazione condivisa per il mondo) Organizzazione Non Lucrativa di Utilità Sociale (ONLUS) in breve nominabile come “Associazione MONDECO ONLUS”.
L’associazione assume nella propria denominazione la qualificazione di Organizzazione non lucrativa di utilità sociale (in breve Onlus) che ne costituisce peculiare segno distintivo ed a tale scopo viene inserita in ogni comunicazione e manifestazione esterna della medesima.
Art. 2
L’associazione non ha fini di lucro. Essa intende perseguire esclusivamente finalità di solidarietà sociale nel settore di attività della beneficenza e della formazione.
A tal fine l’Associazione si propone di promuovere e perseguire:
- Nei paesi in via di sviluppo (in breve PVS):
progetti di cooperazione internazionale, azioni, iniziative volte al miglioramento delle situazioni locali, perseguendo uno sviluppo armonico ed integrato delle/e con le comunità locali (prediligendo progetti a carattere socio-educativi).
Nei progetti a carattere socio-educativo, l’Associazione si propone di entrare in un rapporto di educazione partecipata e condivisa con le realtà locali (persone e culture).
- Ovunque ed in particolare sul territorio ove risiede l’Associazione:
iniziative ed azioni volte a promuovere e a diffondere:
• una pedagogia interculturale tesa al riconoscimento delle differenze e alla valorizzazione delle stesse;
• una visione del Sud del Mondo quale ricchezza di culture, usi e costumi educando ad una “convivialità delle differenze”;
• la formazione di persone qualificate in campo pedagogico, educativo, animativo, psicologico.
• la giustizia e l’equità sociale;
• la sensibilizzazione e l’educazione ai principi ed ideali di mondialità, di cooperazione e di solidarietà tra i popoli per la lotta contro l’emarginazione, le discriminazioni, la povertà e l’ignoranza.
L’associazione, a tal fine,:
• promuove ed attua programmi ed iniziative di informazione, divulgazione, sensibilizzazione ed educazione alla mondialità e all’intercultura, in particolare rivolte ai giovani;
• promuove ed attua campagne di raccolta fondi e finanziamenti per il sostegno delle iniziative e progetti intrapresi;
• realizza attività informative e formative destinate all’opinione pubblica ed in particolar modo alle seguenti figure professionali: insegnanti, educatori, animatori, psicologi;
• promuove attività di comunicazione producendo audiovisivi e altri supporti mediatici e attività di editoria secondo le finalità della stessa;
• attiva e gestisce centri di documentazione, formazione ed informazione di educazione/pedagogia interculturale;
• promuove e realizza progetti di sviluppo nei PVS, avvalendosi di personale qualificato e di volontari nel contesto della cooperazione internazionale, anche in collaborazione con Associazioni, Organismi ed Enti pubblici o privati;
• promuove e realizza progetti a carattere socio-educativo nei PVS attuando una forma di “cooperazione educativa condivisa” con la realtà nella quale il progetto viene inserito;
• collabora ed interagisce con le popolazioni dei PVS coinvolti nella realizzazione dei programmi di cooperazione al fine di sviluppare un progetto integrato e rispettoso dei reali bisogni della realtà locale;
• contribuisce, sia direttamente, sia tramite enti o associazioni specializzate, alla preparazione e formazione di persone qualificate che intendono operare nei PVS;
• forma e prepara personale locale capace di affiancare (e successivamente gestire) il progetto intrapreso;
• opera anche tramite personale in Servizio Civile Volontario a sostegno delle iniziative in corso di attuazione, attendendosi alla normativa prevista dalle leggi vigenti.
Altre attività possono essere intraprese dall’Associazione qualora ritenute necessarie per il perseguimento dei fini della stessa, comunque sempre nel rispetto dei criteri e caratteristiche proprie dell’Associazione.
È fatto comunque divieto all’associazione di svolgere attività diverse da quelle sopra elencate, ad eccezione di quelle ad esse direttamente connesse, nei limiti consentiti dal comma 5 dell’articolo 10 del D.Lgs. 4 dicembre 1997 n. 460.
L’Associazione si impegna, inoltre, a svolgere la propria missione e le relative attività nel rispetto dei seguenti principi:
• il rispetto delle altrui culture, usi, costumi e religioni;
• il rispetto del diritto di autodeterminazione del proprio sviluppo da parte delle popolazioni locali;
• l’instaurazione di un rapporto di amicizia, solidarietà e condivisione con tutte le realtà interessate;
• il rispetto dell’ambiente.
Art. 3
L’associazione ha sede in…………………………..

PATRIMONIO
Art. 4
Il patrimonio dell'Associazione è costituito da:
• eventuali fondi di riserva costituiti con gli eventuali avanzi di gestione;
• eventuali erogazioni, donazioni e lasciti destinati ad incremento del patrimonio;
• beni mobili e immobili che eventualmente divenissero di proprietà dell'associazione;
Le entrate dell'Associazione sono costituite da:
• contributi degli associati per le spese relative alle finalità istituzionali dell'Associazione;
• quote associative;
• contributi di privati;
• contributi dello Stato, di Enti e di Istituzioni pubbliche;
• contributi di organismi internazionali;
• entrate derivanti da convenzioni;
• rendite di beni mobili o immobili pervenuti all’Associazione a qualunque titolo;
• entrate derivanti da attività commerciali e produttive connesse a quelle istituzionali;
• fondi derivanti dall’occasionale organizzazione di manifestazioni, da sottoscrizioni o cene sociali, da mostre di beneficenza, da raccolte pubbliche di fondi effettuate occasionalmente, anche mediante offerta di beni di modico valore o di servizi ai sovventori, in concomitanza di celebrazioni, ricorrenze o campagne di sensibilizzazione;
• ogni altro provento, anche derivante da iniziative benefiche e sociali, non esplicitamente destinato ad incremento del patrimonio.

ASSOCIATI E AMICI
Art. 5
Sono soci le persone fisiche, giuridiche, le associazioni e gli Enti che hanno sottoscritto l'atto di costitutivo ed il presente statuto (“soci fondatori”) e quelli la cui proposta di ammissione verrà accolta con voto unanime dal Consiglio Direttivo e che verseranno, all’atto dell’ammissione, la quota di iscrizione annualmente stabilita (”soci ordinari”).
La quota del socio è intrasmissibile e non è rivalutabile.
Tra gli associati vige una disciplina uniforme del rapporto associativo e delle modalità associative.
È espressamente esclusa la temporaneità della partecipazione alla vita associativa.
Art. 6
La qualità di associato si perde per decesso, dimissioni volontarie ed esclusione.
La esclusione è deliberata dal Consiglio Direttivo con delibera motivata per il mancato pagamento della quota associativa per l’esercizio solare in corso, per lo svolgimento di attività in contrasto con quelle della associazione, o qualora il socio non ottemperi alle disposizioni statutarie o degli eventuali regolamenti, alle delibere assembleari o a quelle del Consiglio Direttivo.
Tale provvedimento di esclusione dovrà essere comunicato all’associato dichiarato decaduto il quale, entro trenta giorni da tale comunicazione, può ricorrere all’assemblea mediante raccomandata inviata al Presidente dell’Associazione, che deciderà sull’argomento nella prima riunione convocata. La decisione dell’Assemblea è inappellabile.
Art. 7
Sono “amici” dell’Associazione tutti coloro che, pur non essendo associati, contribuiscono alla realizzazione delle iniziative dell’associazione. Essi non sono, quindi, tenuti al versamento della quota associativa annuale.
Art. 8
Sono organi dell’associazione:
– l’Assemblea dei soci
– il Consiglio Direttivo
– il Presidente del Consiglio Direttivo
– il Collegio dei Revisori dei Conti se nominato dall’Assemblea
_ il Collegio dei Probiviri

ASSEMBLEA
Art. 9
L’assemblea è costituita da tutti i soci ed è organo sovrano deliberativo fondamentale dell’Associazione.
L’assemblea è convocata dal Consiglio Direttivo ed è di regola presieduta dal Presidente dell’Associazione o, in caso di sua assenza, dal Vicepresidente. In mancanza di entrambi l’Assemblea nomina il proprio Presidente tra i presenti.
Per la validità della sua costituzione e delle sue delibere in prima convocazione è necessario che siano presenti o rappresentati almeno la metà degli associati e le delibere saranno prese a maggioranza semplice.
Nel caso di seconda convocazione, l’assemblea sarà valida qualunque sia il numero dei soci o dei voti e delibererà sempre a maggioranza semplice.
Per le delibere concernenti le modifiche allo statuto sarà tuttavia necessario il voto favorevole di almeno due terzi degli associati.
L’assemblea si radunerà almeno una volta all’anno. Spetta all’assemblea deliberare in merito:
– all’approvazione del bilancio consuntivo e preventivo;
– alla nomina del Consiglio Direttivo;
– alla nomina del Collegio dei Revisori;
– all’approvazione e alla modificazione dello statuto e di regolamenti;
– ad ogni altro argomento che il Consiglio Direttivo intendesse sottoporre.
L’assemblea è convocata mediante avviso contenente l’ordine del giorno (lettera scritta, fax, email, sms?) inviato a ciascun associato almeno otto giorni prima di quello fissato per l’adunanza o, in alternativa, mediante affissione dell’avviso di convocazione presso la sede della Associazione. L’Assemblea può essere convocata anche al di fuori della sede sociale.
Ogni associato ha diritto ad un solo voto ed è previsto il voto per corrispondenza. Ciascun associato può farsi rappresentare da altro associato. Tuttavia nessun associato può rappresentare più di altri due associati.
Ciascun associato di maggiore d’età ha diritto di voto per l’approvazione e le modificazioni dello statuto e dei regolamenti e per la nomina degli organi direttivi.

CONSIGLIO DIRETTIVO
Art. 10
Il Consiglio Direttivo è eletto dall’Assemblea ed è composto da un numero di membri variabile da tre a sette. Dura in carica tre anni e i suoi membri sono rieleggibili.
Il Consiglio Direttivo nella sua prima riunione elegge al suo interno il Presidente, il Vicepresidente e il Tesoriere.
Qualora, durante il mandato, venisse a mancare uno o più membri del Consiglio Direttivo, il Consiglio stesso coopterà altri membri in sostituzione dei membri mancanti; i membri cooptati dureranno in carica fino alla prima assemblea, la quale potrà confermarli in carica fino alla scadenza del Consiglio Direttivo che li ha cooptati.
Il Consiglio Direttivo è investito di tutti i poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione inerenti la gestione dell’associazione, ad eccezione di quelli che la legge o lo statuto riservano all’assemblea.
Il Consiglio Direttivo si riunisce tutte le volte che il Presidente lo ritenga necessario, o quando ne sia fatta richiesta da almeno 1/3 dei suoi componenti, e, in ogni caso, almeno una volta all’anno per deliberare in ordine al bilancio consuntivo e preventivo e all’ammontare della quota associativa.
Alle riunioni possono essere invitati esperti esterni e rappresentanti di eventuali sezioni interne di lavoro con voto consultivo.
Compete al Consiglio Direttivo:
• compiere tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione;
• fissare le norme per il funzionamento dell’Associazione;
• sottoporre all’approvazione dell’Assemblea il bilancio preventivo e il bilancio consuntivo entro il 30 aprile dell’esercizio successivo; tali bilanci dovranno rimanere depositati presso la sede dell’Associazione nei 15 giorni antecedenti la data fissata per l’Assemblea;
• determinare il programma di lavoro in base alle linee di indirizzo contenute nel programma generale approvato dall’Assemblea, promuovendo e coordinando l’attività e autorizzando le spese;
• eleggere il Presidente, il Vice Presidente, e il Tesoriere;
• accogliere o respingere le domande degli aspiranti aderenti;
• deliberare in merito all’esclusione degli associati;
• ratificare, nella prima seduta successiva, i provvedimenti di competenza del Consiglio adottati dal Presidente per motivi di necessità e di urgenza;
• istituire gruppi e sezioni di lavoro i cui coordinatori, se non hanno diritto a voto deliberativo, possono essere invitati a partecipare alle riunioni del Consiglio e alle Assemblee con voto consultivo;
• stabilire l'importo della quota associativa annuale;
• nominare Comitati tecnici ed ogni altro organismo che reputi necessario per le attività dell’associazione, stabilendone mansioni ed eventuali compensi, tenuto conto del disposto di cui alla lettera e), comma 6, dell’art. 10 del D.Lgs. 4 dicembre 1997, n. 460.
Il Consiglio Direttivo, con delibera presa con il voto favorevole della maggioranza dei suoi membri, potrà inoltre delegare parte dei propri poteri a uno o più componenti del Consiglio stesso.
Il Consiglio Direttivo potrà predisporre un regolamento per disciplinare e organizzare le attività della associazione, che dovrà essere sottoposto all’Assemblea per la sua approvazione.
Il Consiglio Direttivo è convocato dal Presidente o dal Vicepresidente almeno cinque giorni prima della riunione, mediante comunicazione scritta inviata tramite lettera, fax, email, (sms?). In caso di urgenza la convocazione potrà essere fatta almeno due giorni prima della data prevista per la riunione. Le riunioni del Consiglio Direttivo sono valide quando è presente la maggioranza dei suoi componenti eletti. Le deliberazioni del Consiglio Direttivo sono adottate a maggioranza assoluta dei suoi membri; in caso di parità prevale il voto di chi presiede.

PRESIDENTE

Art. 11

Il Presidente:
• ha la firma e la rappresentanza sociale e legale dell’Associazione nei confronti di terzi e in giudizio;
• è autorizzato, per conto dell’Associazione, ad eseguire pagamenti e, previo parere favorevole da parte del Consiglio Direttivo, ad accettare donazioni di ogni natura a qualsiasi titolo da Pubbliche Amministrazioni, da Enti e da Privati, rilasciandone liberatorie quietanze;
• ha la facoltà di nominare avvocati e procuratori nelle liti attive e passive riguardanti l’Associazione davanti a qualsiasi Autorità Giudiziaria e Amministrativa;
• convoca e presiede le riunioni dell’Assemblea e del Consiglio Direttivo, ne presiede le adunanze, ne firma le deliberazioni e sottoscrive il bilancio consuntivo annuale e quello preventivo da presentare agli associati;
• in caso di necessità e di urgenza assume i provvedimenti di competenza del Consiglio Direttivo, sottoponendoli a ratifica nella prima riunione successiva.
In caso di assenza, di impedimento o di cessazione le relative funzioni sono svolte dal Vice Presidente, che convoca il Consiglio Direttivo per l’approvazione della relativa delibera.
Di fronte agli aderenti, ai terzi ed a tutti i pubblici uffici, la firma del Vice Presidente fa piena prova dell’assenza per impedimento del Presidente.


COLLEGIO DEI REVISORI
Art.12
L’assemblea può nominare tre revisori dei conti effettivi e due supplenti tra gli iscritti al Registro dei revisori contabili, la cui funzione è controllare la correttezza della gestione in relazione alle norme di legge e di statuto, predisponendo una relazione annuale in occasione della approvazione del bilancio consuntivo. Essi durano in carica tre anni e sono rieleggibili.

COLLEGIO DEI PROBIVIRI
Art. 13
Tutte le eventuali controversie sociali tra i soci e tra questi e l’Associazione o i suoi organi, saranno sottoposte, in tutti i casi non vietati dalla legge e con esclusione di ogni altra giurisdizione, alla competenza di un Collegio di tre Probiviri nominati dall’Assemblea; essi giudicheranno ex bono et aequo senza formalità di procedura. Il loro lodo sarà inappellabile.

BILANCIO
Art. 14
L’esercizio si chiude al 31 dicembre di ogni anno. Entro il 30 aprile il Consiglio Direttivo sottoporrà all’assemblea il bilancio consuntivo relativo all’anno precedente e il bilancio preventivo relativo all’anno successivo.
Gli eventuali utili o gli avanzi di gestione dovranno essere impiegati esclusivamente per la realizzazione delle attività istituzionali di cui all’art. 2 e di quelle ad esse direttamente connesse.
Gli utili e avanzi di gestione, nonché fondi, riserve o capitale non verranno distribuiti, neanche in modo indiretto, durante la vita dell’associazione, salvo che la destinazione o distribuzione non siano imposte dalla legge o siano effettuate a favore di altre Onlus che per legge, statuto o regolamento fanno parte della medesima ed unitaria struttura.

Art. 15
L’associazione si estingue, secondo le modalità di cui all’art. 27 c.c.:

a) quando il patrimonio è divenuto insufficiente rispetto agli scopi;
b) per le altre cause di cui all’art. 27 c.c.
In caso di scioglimento della associazione, per qualunque causa, il patrimonio sarà devoluto ad altra organizzazione non lucrativa di utilità sociale o a fini di pubblica utilità, sentito l’organismo di controllo di cui all’art. 3 comma 190 della legge 23 dicembre 1996 n. 662, salvo diversa destinazione imposta dalla legge vigente al momento dello scioglimento.


NORMA DI CHIUSURA

Art. 16
Per tutto quanto non previsto dal presente statuto si fa riferimento alle norme del codice civile e alle leggi in materia, con particolare riferimento al D.Lgs. 4 dicembre 1997 n. 460.